Piano vaccinale oggi in Italia, scudo penale per i medici vaccinatori?

Da qualche settimana, la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) chiede per i medici vaccinatori, uno scudo penale. A preoccupare è stata innanzi tutto l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo dei medici e dei sanitari che hanno somministrato il vaccino al militare, deceduto poche ore dopo la somministrazione di AstraZeneca.
Il problema non è di poco conto, perché se il governo non ascolterà la richiesta della categoria e di tutti gli operatori che operano sul campo potrebbe essere compromessa la campagna vaccinale: in questo momento, come hanno denunciato alcuni quotidiani, almeno un medico su tre, sebbene sia stato previsto un compenso di 6,16 euro a iniezione, non vuole aderire alla campagna.
Per conoscere il perimetro del nuovo scudo penale bisognerà attendere l’intervento legislativo, che potrebbe essere un decreto legge. Sarà, quasi sicuramente, un provvedimento a tempo, per fornire al personale sanitario la protezione necessaria fino a fine emergenza, mettendo al riparo i professionisti che somministrano i vaccini da eventuali responsabilità penali di carattere colposo.
Ma una misura del genere è davvero applicabile?
La questione dell’introduzione del cosiddetto “scudo penale” per gli operatori sanitari, che somministrano il vaccino è piuttosto delicata, in quanto entrano in gioco interessi entrambi meritevoli di tutela. Da un lato, quello del paziente ad essere sottoposto a trattamenti sanitari, potendo fare pieno affidamento nella perizia e nella competenza dei medici e dell’intero sistema sanitario, dall’altro, l’interesse dei medici – categoria, esposta in prima linea, e che ha combattuto con sacrificio e dedizione nella lotta contro il Covid 19 – a poter operare nella tranquillità di non essere esposti a continui procedimenti penali per lo svolgimento del proprio operato.
È necessario, quindi, realizzare un corretto bilanciamento tra gli interessi in campo.
Nel nostro ordinamento, si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra una lesione alla salute subita dal paziente e la condotta dell’operatore sanitario (in concorso o meno con la struttura sanitaria). Nel caso, dunque, in cui un paziente subisca un danno a seguito di un intervento medico, la magistratura indaga affinché si possa escludere o individuare una responsabilità di tipo doloso o colposo degli operatori sanitari, della struttura medica e tutti gli altri soggetti coinvolti.
L’ipotesi della somministrazione dei vaccini presenta, però, delle particolarità rispetto alla casistica comune degli interventi medici, in quanto gli operatori sanitari che effettuano i vaccini si occupano sostanzialmente della mera somministrazione del vaccino, in esecuzione del piano vaccinale disposto dal governo con l’autorizzazione della agenzia italiana e della agenzia europea del farmaco.
È necessario, quindi, in primo luogo, affrontare il tema partendo dal profilo relativo alla corretta ripartizione delle responsabilità ed effettuare un primo discrimine tra la responsabilità per la scelta di tipo politico nazionale del vaccino da somministrare alla popolazione – scelta della quale non può evidentemente rispondere l’operatore sanitario chiamato ad eseguire il piano vaccinale – dalla responsabilità per eventuali errori nella materiale somministrazione del vaccino previsto da parte dell’operatore sanitario.
Occorre interrogarsi, quindi, prima di tutto su quale dovrebbe essere il concreto funzionamento giuridico del cosiddetto scudo penale, in quanto se da un lato è fin troppo evidente che il medico non può rispondere personalmente di una scelta assunta dal sistema sanitario nazionale, dall’altro lato è altrettanto vero che prevedere a livello legislativo una impossibilità tout court di iscrivere nel registro degli indagati l’operatore sanitario che ha somministrato il vaccino impedirebbe materialmente alla magistratura di verificare lo svolgimento dei fatti, a scapito della tutela dei cittadini, con la conseguenza di causare una sfiducia della popolazione nella campagna vaccinale.
Al tempo stesso va tenuto, però, in considerazione il legittimo interesse degli operatori sanitari a non essere esposti al rischio di essere perseguiti giudizialmente nell’esercizio del proprio servizio per danni evidentemente non riconducibili al proprio operato, rischio questo che evidentemente si eleva esponenzialmente a livello statistico nell’ambito di una colossale campagna vaccinale come quella che si prevede.
Appare quindi, in questa ottica, comprensibile la preoccupazione della Federazione nazionale degli ordini dei medici che richiede maggiori tutele.
Nell’attesa di conoscere quale potrebbe essere l’eventuale attuazione giuridica del cosiddetto “scudo penale” prospettato a livello politico, si potrebbe forse più correttamente immaginare uno “scudo economico” o “scudo assicurativo” ad hoc, che possa tenere indenni gli operatori sanitari per il coinvolgimento in procedimenti penali nei quali venisse poi accertata l’assenza di responsabilità professionale.
È opportuno precisare, infine, che la corretta acquisizione di un consenso libero ed informato da parte del soggetto che si sottopone al vaccino circa le possibili controindicazioni della somministrazione del vaccino stesso con un prontuario che contenga una elencazione dettagliata dei possibili effetti collaterali, sarebbe comunque già importante per escludere un rilevante aspetto della responsabilità connessa alla somministrazione dei vaccini.

Ilaria Li Vigni